Principio 3
Pari opportunità
L'accesso alle opportunità il più delle volte dipende dal gruppo specifico a cui appartiene un lavoratore. L'obiettivo è incorporare una politica volta a rimuovere la discriminazione (ex post) insieme a politiche proattive che forniscano pari opportunità (ex ante). La riduzione della protezione sul posto di lavoro aumenta la discriminazione sul lavoro. Misure che attenuano le sanzioni contro i licenziamenti ingiusti, riducono il potere dei sindacati (o dei comitati aziendali) sul posto di lavoro o diffondono contratti di lavoro non standard, indeboliscono l'attuale acquis antidiscriminazione che prevede sistemi sanzionatori rigorosi.
L'esclusione dal mercato del lavoro o lo scarso rendimento di gruppi specifici mette a rischio la stabilità economica e sociale. Discriminazione quindi deve essere monitorato e segnalato, soprattutto LGBTQI *, per il quale esistono lacune in termini di protezione nelle leggi nazionali. Le pari opportunità dovrebbero essere promosse utilizzando indicatori di prestazione economica. I rimedi dovrebbero provenire da un quadro giuridico rafforzato. Dovrebbero rimuovere le pratiche discriminatorie sulle piattaforme del lavoro. Tali pratiche possono essere scoraggiate a causa della sorveglianza sindacale. I sindacati hanno già denunciato tali tendenze, principalmente nell'ambito della discriminazione dei lavoratori in relazione al loro accesso ai "concerti" dopo aver intrapreso qualsiasi tipo di azione collettiva. La contrattazione collettiva indica la strada da percorrere per una migliore protezione LGBTQI * sul posto di lavoro.
Una direttiva orizzontale sulla non discriminazione può essere più appropriata, anche se fino ad oggi non c'è stato alcun consenso da parte del Consiglio. Pari opportunità dovrebbero essere garantite anche ai richiedenti asilo, attualmente esclusi dal campo di applicazione delle direttive contro la discriminazione. Di particolare importanza è l'uso di risorse materiali e immateriali per rafforzare il discorso pubblico contro la xenofobia e il razzismo.
Le parti sociali possono, congiuntamente o unilateralmente, sviluppare strumenti per riconoscere, prevenire e sanzionare la discriminazione concentrandosi su misure attive per i gruppi svantaggiati. Possono stabilire una più stretta cooperazione con gli organismi nazionali per la parità e basarsi sugli sviluppi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).
Azioni volte a stabilire una soglia minima di diritti nell'UE, condizioni di parità nel mercato unico
- Direttiva orizzontale sulla non discriminazione che riconosce, previene e sanziona la discriminazione.
- Eliminare le deroghe nella direttiva antidiscriminazione esistente per i cittadini di paesi terzi che cercano protezione.
- Prossima raccomandazione del Consiglio sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom.
- Prossima nuova strategia dell'UE sulla disabilità.
Azioni volte a stabilire una convergenza verso l'alto nelle condizioni di vita e di lavoro
- Strumenti sindacali per riconoscere, prevenire e sanzionare la discriminazione; sostenere gli organismi per la parità e costruire sulla ricerca e sui risultati della FRA.
- Strategia di comunicazione innovativa e campagne contro la xenofobia
- Evidenziare i legami tra diritti sindacali, legislazione del lavoro e uguaglianza e non discriminazione, a partire dalle pratiche di contrattazione collettiva.